L'accesso da parte dei richiedenti ai dati che li riguardano elaborati negli archivi di INTERPOL è una questione impegnativa quando la fonte dell'Ufficio Centrale Nazionale (NCB) limita la comunicazione delle informazioni connesse a una richiesta. Tali restrizioni possono avere un impatto diretto sulla capacità del richiedente di impegnarsi in un'equa difesa legale, impedendogli di presentare controdeduzioni.

Dall'attuazione del suo Statuto, e come evidenziato in tutti i rapporti annuali della Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL (CCF) dal 2017, la questione della comunicazione delle informazioni al richiedente e le maggiori restrizioni richieste dall'NCB sono una delle sfide più significative affrontate dalla CCF.

Secondo il rapporto annuale del CCF 2022, oltre il 50% dei casi gestiti dal CCF sono influenzati da restrizioni, principalmente imposte dalla BCN.

Il principio generale: la comunicazione delle informazioni

Nell'ambito di una richiesta da parte di un individuo alla Commissione, si applica lo Statuto della Commissione per il controllo degli archivi di INTERPOL. L'articolo 35(1) dello Statuto della Commissione prevede che: "Le informazioni connesse a una richiesta sono accessibili al richiedente e alla fonte dei dati, nel rispetto delle restrizioni, delle condizioni e delle procedure stabilite nel presente articolo".

Pertanto, quando elabora una richiesta, prima di qualsiasi divulgazione di informazioni a un richiedente, la Commissione consulta la BCN fonte dei dati sulla comunicazione di informazioni relative alla richiesta.

L'eccezione: le restrizioni sulla comunicazione dei dati

Qualsiasi restrizione alla comunicazione di informazioni da parte di una BCN deve essere motivata e giustificata. Per ottemperare agli articoli 35(3) e 35(4) dello Statuto CCF, una BCN è tenuta a:

  • Indichi il motivo (o i motivi) del suo rifiuto di divulgare qualsiasi informazione al richiedente, tra quelli elencati nell'Articolo 35(3) dello Statuto di CCF:
    • a) Per proteggere la sicurezza pubblica o nazionale o per prevenire il crimine;
    • b) Per proteggere la riservatezza di un'indagine o di un procedimento giudiziario;
    • c) proteggere i diritti e le libertà del richiedente o di terzi.
  • Giustificare il suo rifiuto nel caso specifico in questione, in conformità con l'Articolo 35(4) dello Statuto della Commissione, che prevede: "Qualsiasi restrizione alla divulgazione di informazioni deve essere giustificata".

L'approccio di CCF di fronte alle restrizioni

Come primo passo, la Commissione di solito invita la BCN a valutare se la restrizione richiesta sia effettivamente appropriata e ragionevole, in quanto influisce sul carattere contraddittorio del procedimento. Se le restrizioni vengono mantenute, la Commissione ricorda regolarmente alla BCN che intende limitare la comunicazione di informazioni al richiedente il suo obbligo di motivare e giustificare adeguatamente le sue decisioni. Quando le restrizioni non sono adeguatamente motivate o giustificate, la Commissione si impegna in comunicazioni estese con la parte limitante, aumentando il tempo medio necessario per elaborare le richieste.

Come valuta le restrizioni il CCF?

Il CCF esamina attentamente le restrizioni in base alla loro giustificazione e all'impatto sulla parte interessata. Essendo le restrizioni un'eccezione al principio generale della comunicazione di informazioni, che hanno conseguenze sui diritti delle parti, il CCF le interpreta in modo rigoroso.

Come già detto, quando una BCN limita la comunicazione di informazioni, deve fornire sia le ragioni che le giustificazioni di questa decisione. Il CCF richiede costantemente che queste giustificazioni siano specifiche e direttamente collegate al caso in questione. Le giustificazioni generiche non sono considerate valide dal CCF, in quanto le giustificazioni non specifiche non hanno peso.

Quando studia questo problema, la Commissione considera anche l'esistenza di possibili misure di controbilanciamento per compensare l'interferenza con i diritti delle parti (come la fornitura di un riassunto redatto o di un set minimo di informazioni), che potrebbero minimizzare l'impatto delle restrizioni sui diritti del richiedente.

Se una BCN non giustifica o giustifica male la restrizione delle informazioni, potrebbe portare alla divulgazione dei dati al richiedente?

No. Ai sensi dell'Articolo 35(4) dello Statuto di CCF, l'assenza di giustificazione da sola non porterà alla divulgazione del contenuto delle informazioni, ma può essere presa in considerazione dalla Camera delle Richieste nel valutare e decidere su una richiesta. Di conseguenza, se la Commissione stabilisce che le restrizioni non sono adeguatamente giustificate in base al caso e che non rispettano i principi di necessità, proporzionalità e rimedio efficace, non divulga i dati in questione. Tuttavia, nello studio della richiesta, il CCF prende in considerazione l'impatto delle restrizioni sulla sua capacità di fornire una decisione adeguata e motivata alla parte soggetta a restrizioni, e le restrizioni possono avere un impatto sulla decisione della Commissione in merito alla conformità dei dati in questione alle norme.

In Otherside, sfruttiamo la nostra esperienza per affrontare le complessità legate al diritto di accesso, con l'obiettivo di prevenire e mitigare le potenziali restrizioni imposte dalle autorità nazionali. Grazie alla nostra conoscenza approfondita delle regole di INTERPOL, ci impegniamo a proteggere i diritti dei nostri clienti contro le restrizioni ingiustificate, aiutandoli a organizzare una difesa legale efficace.