Come rimuovere una segnalazione verde dell'INTERPOL
Come rimuovere una segnalazione verde: una guida dettagliata su come rimuovere una segnalazione verde tramite la Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL (CCF), sulla base di esperienze concrete relative alla contestazione di segnalazioni di pubblica sicurezza emesse ai sensi dell’articolo 89 del RPD.
Oggetto di un «Green Notice» o di una diffusione? Otherside è stata fondata da un ex funzionario dell’ufficio legale della CCF con sei anni di esperienza all’interno della Commissione.
Che cos’è una segnalazione verde dell’INTERPOL?
Una segnalazione verde è un avviso emesso da un paese membro dell’INTERPOL a tutti gli altri in merito a una persona ritenuta potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica. Viene diffusa attraverso la rete di comunicazione globale dell’INTERPOL ed è accessibile alle forze dell’ordine di ogni Stato membro. La rimozione di una segnalazione verde è possibile mediante una richiesta formale all’organo di controllo indipendente dell’INTERPOL, la Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL (CCF), ma il processo richiede una comprensione precisa dell’articolo 89 del RPD e della funzione di intelligence criminale che tali segnalazioni sono destinate a svolgere.
Le segnalazioni «Green Notice» non costituiscono atti di arresto. Non autorizzano la detenzione né impongono alcuna misura coercitiva. Tale distinzione è rilevante in teoria. In pratica, l’effetto sulla persona indicata nell’avviso è spesso grave: i funzionari di frontiera segnalano regolarmente i soggetti oggetto di un avviso verde all’ingresso, le autorità di immigrazione possono rifiutare visti o permessi di soggiorno, datori di lavoro e banche si allontanano quando il precedente emerge durante i controlli di due diligence, e il soggetto porta con sé il marchio reputazionale di essere etichettato come una minaccia alla sicurezza pubblica in 196 paesi. L’avviso spesso sopravvive a lungo alla fedina penale che presumibilmente lo giustificava, motivo per cui la rimozione della Green Notice viene spesso richiesta anni dopo che la condanna sottostante è stata scontata.
A differenza delle segnalazioni rosse, che mirano all’arresto provvisorio in vista dell’estradizione, le segnalazioni verdi vengono emesse ai sensi dell’articolo 89 delle Regole sul trattamento dei dati (RPD) solo qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative: la persona deve rappresentare una possibile minaccia per la sicurezza pubblica, tale minaccia deve essere stata valutata da un’autorità nazionale di polizia, la valutazione deve basarsi su precedenti condanne penali o altri motivi ragionevoli per ritenere che la persona sia suscettibile di commettere un reato, e l’Ufficio centrale nazionale (NCB) deve fornire dati sufficienti affinché l’avviso sia pertinente. In pratica, le segnalazioni verdi vengono utilizzate per individui con precedenti di reati sessuali, affiliazione a bande criminali, reati seriali contro il patrimonio o traffico di droga grave. La categoria che ha generato il maggior numero di contenziosi in materia di CCF riguarda le registrazioni di autori di reati sessuali e le condanne pregresse per le quali la pena è stata scontata da tempo e la legge nazionale che autorizza la continua circolazione internazionale dei dati non è chiaramente stabilita.
Come vengono emessi gli avvisi ambientali
La procedura ha inizio quando un Ufficio centrale nazionale (NCB), ovvero l’ufficio di collegamento nazionale istituito da ciascun paese membro dell’INTERPOL, presenta una richiesta al Segretariato generale dell’INTERPOL a Lione. Per una segnalazione verde, la richiesta deve dimostrare che tutte le condizioni di cui all’articolo 89 sono soddisfatte: una minaccia accertata alla sicurezza pubblica, fondata su precedenti condanne o altri motivi ragionevoli, supportata da dati identificativi sufficienti affinché la segnalazione sia operativamente significativa.
Prima di presentare la richiesta, l’BCN è tenuto, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento sulla protezione dei dati, a verificare che i dati siano stati raccolti in modo lecito, che siano soddisfatte le condizioni per la pubblicazione, che la richiesta sia rilevante ai fini della cooperazione di polizia internazionale e che essa sia conforme agli articoli 2 e 3 dello Statuto dell’INTERPOL.
La Task Force per le Notifiche e le Diffusioni (NDTF) del Segretariato Generale procede quindi a una verifica giuridica obbligatoria ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento di Procedura (RPD). La verifica verte sul rispetto dello Statuto e del Regolamento di INTERPOL, in particolare degli articoli 2 e 3. L’articolo 2 prevede che le attività di INTERPOL rispettino la Dichiarazione universale dei diritti umani. L’articolo 3 vieta a INTERPOL di intraprendere qualsiasi attività di carattere politico, militare, religioso o razziale.
Se la segnalazione supera la fase di verifica, viene pubblicata e diffusa a tutti i paesi membri. In caso contrario, l’INTERPOL può rifiutarne la pubblicazione o richiedere ulteriori informazioni all’Ufficio centrale nazionale (NCB). Nel 2025, l’INTERPOL ha pubblicato 613 segnalazioni «Green» e 2.352 diffusioni «Green». 45 segnalazioni e diffusioni «Green» sono state rifiutate o annullate per motivi di non conformità.
La differenza tra avvisi verdi e diffusi
Una segnalazione verde costituisce il meccanismo formale. Una volta pubblicata, viene automaticamente diffusa a tutti i 196 paesi membri e diventa consultabile nelle banche dati dell’INTERPOL. Le segnalazioni verdi non vengono pubblicate sul sito web pubblico dell’INTERPOL. La loro diffusione è riservata alle forze dell’ordine, il che limita l’esposizione diretta al pubblico ma non limita le ripercussioni a valle in materia di viaggi, operazioni bancarie o occupazione, poiché gli stessi dati vengono inseriti nei sistemi di screening del settore privato che sono alla base della due diligence rafforzata.
Una diffusione è uno strumento diverso. Ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 3, del RPD, una banca centrale nazionale deve ricorrere a una diffusione anziché a un avviso quando intende limitare la diffusione a determinati paesi membri, quando intende limitare l’accesso ai dati o quando la richiesta non soddisfa i requisiti per la pubblicazione come avviso. Le diffusioni «Green» devono soddisfare gli stessi requisiti giuridici previsti per gli avvisi «Green» ai sensi del RPD, compresa la conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Nel 2025, le diffusioni verdi hanno superato le comunicazioni verdi in un rapporto di quasi quattro a uno.
Dal punto di vista di chi contesta i dati contenuti negli archivi dell’INTERPOL, la distinzione è meno rilevante di quanto possa sembrare. Sia le segnalazioni verdi che le diffusione verdi possono essere oggetto della stessa procedura di ricorso presso il CCF, e le argomentazioni giuridiche e le norme applicabili sono sostanzialmente le stesse. Il CCF si occupa inoltre dei ricorsi relativi ad altri tipi di segnalazioni, tra cui le segnalazioni rosse (persone ricercate), le segnalazioni gialle (persone scomparse) e le segnalazioni blu (richieste di informazioni).
L'impatto concreto di un avviso verde
Le conseguenze di una segnalazione verde vanno ben oltre la funzione di intelligence penale a cui è destinata. Essere etichettati come una minaccia alla sicurezza pubblica in 196 paesi comporta danni immediati e concreti, spesso anche anni dopo che la pena è stata scontata per intero. Ecco perché la rimozione della segnalazione verde è spesso urgente una volta che viene meno la proporzionalità tra la segnalazione e la realtà dei fatti.
Le autorità competenti in materia di immigrazione controllano i passeggeri in arrivo confrontando i dati con le banche dati dell’INTERPOL. Una segnalazione di tipo «Green Notice» comporta sistematicamente un controllo approfondito, un interrogatorio prolungato e la segnalazione all’Ufficio centrale nazionale (NCB) del paese di ingresso. L’ingresso può essere negato senza indugio, i permessi di soggiorno possono essere sottoposti a revisione e le domande di visto vengono sistematicamente respinte non appena emerge la segnalazione.
I fornitori di servizi di screening a cui si affidano le grandi aziende e le autorità di regolamentazione attingono dalle stesse fonti di dati che utilizzano le circolazioni dell’INTERPOL. Una segnalazione verde che identifica una persona come una minaccia alla sicurezza pubblica può comportare la revoca di un’offerta di lavoro, determinare il licenziamento o impedire il rinnovo di una licenza professionale, indipendentemente da quanto sia vecchia la condanna in questione o dal fatto che la pena sia già stata scontata.
Gli istituti finanziari effettuano ricerche nelle banche dati dell’INTERPOL tramite fornitori di servizi antiriciclaggio (AML) e di verifica della clientela (KYC) nell’ambito delle procedure di acquisizione dei clienti e del monitoraggio continuativo. Un avviso verde può comportare la chiusura dei conti, il rifiuto di bonifici bancari e la perdita dell’accesso ai servizi di corrispondenza bancaria. Le controparti commerciali che effettuano la due diligence reagiscono allo stesso modo: interrompono il rapporto.
Sebbene le segnalazioni «Green Notice» non vengano pubblicate sul sito web pubblico dell’INTERPOL, i dati vengono inseriti nelle banche dati sul rischio del settore privato e presso i fornitori di informazioni di intelligence open source. Una volta che una persona viene contrassegnata dall’INTERPOL come minaccia alla sicurezza pubblica, tale indicazione circola a tempo indeterminato attraverso le piattaforme di screening commerciali, e il ripristino di un profilo pulito risulta estremamente difficile senza una cancellazione formale dal CCF.
Motivi comuni per contestare un avviso di infrazione ambientale
Non tutte le segnalazioni «Green Notice» sono legittime e la loro cancellazione si basa sulle norme stabilite dall’INTERPOL stessa. Tali norme prevedono diversi motivi, sia procedurali che sostanziali, in base ai quali una segnalazione può essere contestata e cancellata. Non si tratta di argomentazioni teoriche. Il CCF ordina regolarmente la cancellazione delle segnalazioni «Green Notice» sulla base di tali motivi, come risulta dalle sue decisioni pubblicate.
L'articolo 89 consente l'emissione di una segnalazione verde solo qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative: un'eventuale minaccia alla sicurezza pubblica, una valutazione da parte di un'autorità nazionale di polizia, una base costituita da precedenti condanne o altri motivi ragionevoli, nonché dati sufficienti affinché la segnalazione sia pertinente. La Commissione esamina ciascuna di queste condizioni. Il solo fatto che le condanne risalgano a molto tempo fa non comporta la revoca della segnalazione, ma l'assenza di una valutazione aggiornata, la mancanza di dati operativi o una minaccia ormai lontana nel tempo possono portare alla cancellazione della stessa.
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sulla protezione dei dati (RPD), i dati possono essere trattati negli archivi dell’INTERPOL solo se autorizzati dalla normativa applicabile all’Ufficio nazionale di collegamento (NCB) che li ha forniti. Nella prassi recente, la Commissione ha ordinato agli NCB di confermare esplicitamente che la circolazione internazionale continuativa dei dati storici relativi alle condanne sia autorizzata dalla legislazione nazionale. La mancata presentazione di tale conferma entro il termine stabilito comporta la cancellazione dei dati. Questo è attualmente uno dei motivi più frequenti alla base della revoca delle segnalazioni verdi.
L'articolo 12 del regolamento sulla protezione dei dati (RPD) richiede che i dati siano adeguati, pertinenti, esatti e non eccedenti rispetto alle finalità. Le segnalazioni «Green Notice» basate su condanne ormai prescritte, dati identificativi inesatti o valutazioni sproporzionate del rischio sono suscettibili di contestazione. Qualora una pena sia stata scontata integralmente e non si siano verificati nuovi reati, l'equilibrio di proporzionalità viene alterato. La Commissione ordinerà alle autorità nazionali competenti (NCB) di correggere le inesattezze e, nei casi appropriati, di ritirare la segnalazione.
L’articolo 3 dello Statuto dell’INTERPOL vieta qualsiasi intervento di natura politica, militare, religiosa o razziale. Nei casi di segnalazione verde, la Commissione applica il criterio della predominanza di cui all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di procedura e alla raccolta di prassi relativa all’articolo 3. Il richiedente deve dimostrare che l’elemento religioso, politico, razziale o militare prevale sul carattere di diritto penale ordinario del reato sottostante. Le argomentazioni basate esclusivamente sull’identità del richiedente, senza che prevalgano sulla condotta criminale, non saranno accolte.
Decisioni del CCF in merito alle segnalazioni ambientali
Le seguenti decisioni pubblicate illustrano come il CCF affronti nella pratica la questione della rimozione delle segnalazioni «Green Notice». Due dei quattro casi si sono conclusi con la cancellazione totale, uno con una conformità condizionata (che equivaleva di fatto a una cancellazione qualora l’NCB non avesse agito entro un mese) e uno con il mantenimento dei dati. Nel loro insieme, esse delineano le principali linee di analisi applicate dalla Commissione: accuratezza e qualità dei dati, predominanza ai sensi dell’articolo 3, minaccia persistente alla sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 89 e il requisito di autorizzazione previsto dalla legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 11, che è diventato uno dei motivi più ricorrenti nella prassi recente. Ulteriori decisioni sono disponibili nel CCF Decision Navigator.
Segnalazione verde relativa a condanne per reati sessuali a danno di minori. Il richiedente ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, sostenendo l’esistenza di inesattezze nei dati identificativi, nella formulazione della misura di espulsione e nella data della condanna. La Commissione ha constatato che l’Ufficio centrale nazionale (NCB) aveva corretto la segnalazione e ha confermato il mantenimento dell’iscrizione nel registro dei molestatori sessuali. La finalità dell’articolo 89 è rimasta immutata. Il caso illustra un modello ricorrente: le contestazioni relative all’accuratezza comportano una correzione piuttosto che una cancellazione, qualora sussistano le condizioni alla base della segnalazione. Esito: dati mantenuti con correzioni.
Notifica verde per reati di associazione a delinquere. Il richiedente ha invocato l’articolo 3, sostenendo che il procedimento in questione presentasse un carattere religioso. La Commissione ha applicato il criterio della predominanza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, del RPD e della Raccolta di prassi sull’articolo 3. Ha ritenuto che il reato fosse di natura di common law e ha stabilito che l’elemento religioso non predominasse sulla condotta criminale. Un utile punto di riferimento per la soglia probatoria che le argomentazioni relative all’articolo 3 devono superare nei casi di Avviso Verde. Esito: dati mantenuti.
Avviso verde relativo a una persona condannata per reati legati alla criminalità organizzata sedici anni prima della presentazione del ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che la pena fosse stata scontata integralmente e che il decorso del tempo vanificasse lo scopo dell’articolo 89. La Commissione ha ritenuto che il solo decorso del tempo non fosse sufficiente; sulla base delle prove, ha prevalso la valutazione dell’Ufficio centrale nazionale (NCB) secondo cui sussisteva una minaccia persistente alla sicurezza pubblica. La decisione evidenzia l’elevato livello di rigorosità richiesto alle argomentazioni relative all’anzianità della condanna quando il paese di origine continua a ritenere sussistente la valutazione di minaccia. Esito: dati mantenuti.
Sei condanne per reati di droga e contro il patrimonio nel paese di origine. Il richiedente ha contestato la legittimità e la proporzionalità del trattamento continuativo ai sensi dell’articolo 89. La Commissione ha confermato la fondatezza dell’articolo 89, ma ha poi fatto riferimento all’articolo 11 della direttiva sulla protezione dei dati (RPD), che richiede che il trattamento dei dati sia autorizzato dalla legge applicabile all’autorità nazionale competente (NCB) di origine. Ha ordinato all’NCB di fornire una conferma esplicita che la circolazione internazionale continuativa fosse autorizzata ai sensi della legislazione nazionale. In assenza di tale conferma entro un mese, i dati dovevano essere cancellati. Una decisione storica che ha aperto un nuovo fronte nella cancellazione delle segnalazioni verdi: l’autorizzazione ai sensi della legge nazionale è ora un requisito di conformità indipendente. Esito: conformità condizionata, cancellazione attivata in caso di inadempienza dell’NCB.
Come funziona la rimozione dell'avviso di pignoramento
La Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL è l’organismo indipendente incaricato di esaminare le richieste di cancellazione di una segnalazione verde e di valutare se i dati contenuti negli archivi dell’INTERPOL siano conformi alle norme dell’organizzazione. Essa valuta se le condizioni di cui all’articolo 89 continuino a essere soddisfatte, se il trattamento effettuato dall’NCB di origine sia autorizzato ai sensi della legislazione nazionale, come previsto dall’articolo 11 del RPD, e se i dati soddisfino i requisiti di proporzionalità e accuratezza di cui all’articolo 12.
Richieda l'accesso al Suo fascicolo
Per ottenere la cancellazione di una segnalazione verde, occorre innanzitutto sapere esattamente quali dati l’INTERPOL detiene sul proprio conto. Il primo passo consiste nel presentare una richiesta di accesso al CCF, chiedendo all’INTERPOL di confermare l’esistenza dei dati e di fornirne i dettagli. La richiesta deve essere presentata a nome del richiedente stesso o tramite un rappresentante legale designato mediante procura.
A partire da marzo 2026, tutte le richieste devono essere presentate tramite il portale online dedicato del CCF. Non si accettano più richieste inviate tramite e-mail o per posta. Le richieste di accesso devono ora essere presentate utilizzando i campi strutturati presenti nel portale. In questa fase non è richiesta alcuna lettera di accompagnamento né una sintesi delle argomentazioni.
La richiesta deve contenere informazioni identificative sufficienti (nome completo, data di nascita, nazionalità, numero di passaporto o di carta d’identità) ed essere redatta in una delle lingue di lavoro dell’INTERPOL (arabo, inglese, francese o spagnolo). Se si agisce tramite un legale, si prega di allegare una procura firmata. Qualora non sia indicata alcuna data di scadenza, il CCF considererà la procura valida per due anni a partire dalla data della firma.
Il termine previsto dalla legge è di quattro mesi a partire dalla dichiarazione di ammissibilità. In pratica, la Relazione annuale sulle attività del CCF del 2024 ha confermato che il 70% delle richieste di accesso ha superato tale termine.
Preparare e inviare la richiesta di cancellazione
Una volta ricevuta la risposta alla richiesta di accesso, il passo successivo consiste nel presentare una richiesta formale di rettifica/cancellazione tramite il portale CCF. Tale richiesta deve essere inviata separatamente dalla richiesta di accesso. Il portale richiede un solo tipo di richiesta per ogni invio. Questo rappresenta il fulcro sostanziale della procedura di rimozione della Green Notice, e la qualità di tale richiesta determina in larga misura il successo o il fallimento dell'operazione.
Ai sensi delle Regole procedurali modificate (marzo 2026), è possibile caricare sul portale un massimo di 20 allegati. Ciascuno di essi deve essere chiaramente identificato e citato nel testo delle argomentazioni. Qualora i documenti siano pubblicati su siti web liberamente accessibili, è opportuno citare l’URL anziché caricare il file PDF, in modo da riservare gli spazi destinati agli allegati ai documenti presenti esclusivamente nel fascicolo del caso.
Base giuridica per la cancellazione: argomentazioni, ai sensi delle norme dell’INTERPOL, che illustrino in modo preciso i motivi per cui i dati non sono conformi: mancato rispetto di una o più condizioni di cui all’articolo 89 (minaccia alla sicurezza pubblica, valutazione delle autorità di contrasto, precedenti condanne o motivi ragionevoli, dati sufficienti), mancanza di autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 11 del RPD, violazione dei requisiti di qualità dei dati ai sensi dell’articolo 12 del RPD, o violazione dell’articolo 3 della Costituzione in base al criterio della prevalenza.
Documentazione di supporto: certificati penali autenticati e prove dell’avvenuto scontamento integrale delle pene, prove della riabilitazione o della condotta tenuta dopo il rilascio, pareri giuridici sulla legislazione nazionale applicabile in materia di conservazione e circolazione internazionale dei dati relativi alle condanne, decisioni in materia di asilo o di status di rifugiato, sentenze relative a condanne prescritte o alla riabilitazione, nonché perizie relative all’analisi della prevalenza ai sensi dell’articolo 3, ove pertinente. Tutti i documenti devono essere redatti in arabo, inglese, francese o spagnolo. I documenti in altre lingue devono essere tradotti.
Il termine previsto dalla legge è di nove mesi. Nel 2024, il 70% delle richieste è stato completato entro tale termine, mentre il restante 30% non lo è stato. Alla banca centrale nazionale richiedente viene data la possibilità di rispondere prima che il CCF emetta la propria decisione. Tutte le comunicazioni successive alla presentazione devono avvenire tramite la funzione di messaggistica del portale. Le e-mail inviate al CCF vengono spedite da un indirizzo "no-reply" non monitorato e non si riceverà alcuna risposta.
La decisione del CCF
Nella fase finale della procedura di cancellazione di una segnalazione verde, il CCF esamina la richiesta, la risposta dell’NCB e tutta la documentazione. Valuta se i dati siano conformi alle norme dell’INTERPOL: gli articoli 2 e 3 dello Statuto, i requisiti di qualità dei dati previsti dal RPD e le condizioni relative alle finalità di cui all’articolo 89. Sulla base di tale valutazione, può disporre la cancellazione, la conservazione o la modifica dei dati.
Le decisioni del CCF sono vincolanti per l’INTERPOL. Qualora venga disposta la cancellazione, il Segretariato Generale è tenuto a rimuovere la segnalazione e tutti i dati ad essa associati.
Se il CCF decide di non procedere alla cancellazione, non è previsto alcun ricorso formale. Tuttavia, l’articolo 42 dello Statuto del CCF consente una revisione qualora emergano nuovi fatti che non avrebbero potuto essere comunicati in precedenza e che avrebbero potuto determinare un esito diverso. In base al sistema del portale introdotto nel marzo 2026, le richieste di revisione richiedono una sintesi iniziale di due pagine che descriva i fatti recentemente scoperti. Solo se il CCF ritiene giustificata una revisione completa, il richiedente potrà presentare un documento completo contenente le argomentazioni e le appendici. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla scoperta dei nuovi fatti.
I «Green Notices» in cifre
Dati del 2025
La portata del sistema Green Notice e i dati alla base dei risultati relativi alla revoca delle segnalazioni Green Notice sono riportati nelle cifre rese pubbliche dall’INTERPOL e nelle relazioni pubblicate dal CCF.
Nel 2025, l’INTERPOL ha pubblicato 613 segnalazioni verdi e diffuso 2.352 diffusi verdi. 45 richieste di segnalazioni verdi sono state respinte o annullate per inosservanza delle norme dell’INTERPOL, tutte per motivi diversi dagli articoli 2 o 3. I casi di rifiuto delle segnalazioni verdi ai sensi dell’articolo 3 sono rimasti a quota zero dal 2022, dopo essere diminuiti costantemente dai tredici registrati nel 2017. Tale tendenza riflette un pre-filtraggio più rigoroso da parte degli NCB piuttosto che una scomparsa dei problemi di fondo: tali questioni sorgono ora a valle, nella fase del CCF, dove i richiedenti contestano le notifiche che hanno superato la revisione iniziale ma falliscono in materia di finalità, proporzionalità o legittimità del trattamento continuato dei dati da parte dell’NCB di origine.
A livello del CCF, i dati più recenti pubblicati (2024) hanno evidenziato che il 60% delle richieste di cancellazione valutate nel merito, considerando tutte le categorie di segnalazioni, ha portato a un accertamento di non conformità. Per quanto riguarda le segnalazioni «Green», i motivi validi sono cambiati negli ultimi anni. Le argomentazioni relative all’anzianità della condanna, se presentate da sole, raramente hanno esito positivo qualora l’NCB di origine mantenga una valutazione attuale della minaccia (CCF-2023-06). Le argomentazioni relative alla prevalenza ai sensi dell’articolo 3 devono soddisfare una soglia probatoria rigorosa (CCF-2017-15). La linea di contestazione più efficace è ora quella prevista dall’articolo 11 del regolamento sulla protezione dei dati (RPD), che richiede all’NCB di confermare che la circolazione internazionale continuata sia autorizzata ai sensi della legislazione nazionale (CCF-2025-03). Le contestazioni relative all’accuratezza ai sensi dell’articolo 12 continuano a produrre correzioni piuttosto che cancellazioni laddove sussistano le condizioni di cui all’articolo 89.
Domande frequenti
L’intero iter per la rimozione di una segnalazione verde, dalla richiesta iniziale di accesso fino alla decisione del CCF in merito alla cancellazione, richiede in genere dai 12 ai 18 mesi. Il termine previsto dalla legge per la fase della richiesta di accesso è di quattro mesi; per la fase della richiesta di cancellazione, è di nove mesi. In pratica, tali scadenze non vengono sempre rispettate. Il Rapporto annuale di attività 2024 del CCF ha evidenziato che il 70% delle richieste di accesso ha superato il termine di quattro mesi e il 30% delle richieste di cancellazione ha superato il termine di nove mesi. I casi urgenti, compresi quelli in cui sono documentate imminenti conseguenze professionali, bancarie o relative all’immigrazione, possono essere accelerati attraverso misure provvisorie.
Una segnalazione verde non costituisce un divieto di viaggio né autorizza l’arresto. In pratica, tuttavia, le autorità di frontiera effettuano spesso controlli supplementari quando, in seguito a una verifica nella banca dati dell’INTERPOL, risulta una segnalazione verde; l’ingresso può essere negato per motivi di sicurezza pubblica mentre si procede alla valutazione del caso. I rifiuti di visto sono frequenti quando la segnalazione emerge durante l’esame consolare, e le domande di permesso di soggiorno possono essere respinte sulla base degli stessi motivi.
È possibile. L’articolo 89 non prevede un limite temporale per le condanne in questione e, nel caso CCF-2023-06, la Commissione ha mantenuto una segnalazione verde basata su condanne risalenti a sedici anni prima, ritenendo che il solo trascorrere del tempo non fosse sufficiente a invalidare la valutazione di sicurezza pubblica formulata dall’Ufficio centrale nazionale (NCB). Le argomentazioni relative all’anzianità della condanna risultano più efficaci se accompagnate da prove di piena riabilitazione, dallo status di condanna estinta nel casellario giudiziario o dall’assenza di una nuova valutazione della minaccia da parte del Paese di origine.
No. A differenza di alcune segnalazioni rosse e gialle, le segnalazioni verdi non vengono pubblicate sul sito web pubblico dell’INTERPOL. La loro diffusione è riservata alle forze dell’ordine. L’impatto sul settore privato è tuttavia significativo, poiché i dati dell’INTERPOL vengono integrati nelle banche dati commerciali relative all’antiriciclaggio (AML), alla conoscenza del cliente (KYC) e alla due diligence, che a loro volta influenzano le decisioni in materia di assunzioni, operazioni bancarie e scelta delle controparti.
L'unico modo per averne la certezza è presentare una richiesta di accesso al CCF. Se ha motivo di ritenere che possa esistere una segnalazione, ad esempio perché ha avuto problemi alle frontiere, ha ricevuto rifiuti inspiegabili in materia di visti o operazioni bancarie, oppure ha ricevuto un avviso da un'autorità consolare, presentare una richiesta di accesso è il primo passo da compiere.
Il fondamento giuridico più ricorrente nella prassi recente è l’articolo 11 del regolamento sulla protezione dei dati (RPD), che richiede che il trattamento dei dati contenuti negli archivi dell’INTERPOL sia autorizzato dalla legge applicabile all’Ufficio nazionale di collegamento (NCB) di origine. Nel caso CCF-2025-03, la Commissione ha ordinato a un NCB di confermare che la prosecuzione della circolazione internazionale dei dati relativi a condanne pregresse fosse lecita ai sensi del diritto nazionale; in caso contrario, i dati dovevano essere cancellati. Gli argomenti relativi alla proporzionalità e all’accuratezza di cui all’articolo 12 rimangono importanti, mentre gli argomenti relativi alla predominanza di cui all’articolo 3 sono applicabili nei casi in cui la condotta criminale sia effettivamente eclissata da caratteristiche politiche, religiose, razziali o militari, sebbene la soglia probatoria sia elevata (cfr. CCF-2017-15).
Non sussiste alcun obbligo formale di farsi rappresentare da un legale dinanzi alla CCF. È possibile presentare una richiesta personalmente. In pratica, il CCF applica un quadro giuridico dettagliato e tecnico, e i casi relativi alla Green Notice si basano spesso su argomentazioni precise ai sensi dell’articolo 89, dell’autorizzazione prevista dall’articolo 11 del diritto nazionale e del criterio di prevalenza di cui all’articolo 3. La qualità della richiesta e la presentazione della documentazione di supporto incidono in modo determinante sull’esito. Otherside fornisce inoltre assistenza specialistica agli studi legali che si occupano di questioni relative all’INTERPOL per conto dei propri clienti.
Il nostro studio è specializzato in diritto INTERPOL, procedimenti CCF e tutela delle persone contro l’uso improprio dei sistemi INTERPOL, compresa la revoca delle segnalazioni «Green Notice» nei casi in cui condanne pregresse continuino a generare conseguenze transfrontaliere sproporzionate. Consulti i risultati dei nostri casi.
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