Richiestedi revisione
Una volta che la Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL (CCF) si è pronunciata in merito a una richiesta di cancellazione o rettifica, la sua decisione è definitiva. L’articolo 42 dello statuto della CCF prevede un’unica, limitata eccezione: l’emersione di un fatto che avrebbe potuto indurre la CCF a giungere a una conclusione diversa, se fosse stato noto al momento dell’esame della richiesta originaria.
Otherside prepara le richieste di revisione nei casi in cui il nuovo elemento sia autentico, documentato e sufficientemente solido da superare il test di ammissibilità del CCF. La soglia è elevata e la stesura deve prevedere in che modo ogni elemento verrà valutato.
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Cosa comporta una richiesta di revisione
Le decisioni della Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL (CCF) sono definitive. L’articolo 42 dello statuto della CCF prevede un’unica possibilità di ricorso: l’emergere di un fatto che avrebbe potuto indurre la Camera delle richieste a giungere a una conclusione diversa se fosse stato noto al momento dell’esame della richiesta originaria.
Il fatto deve essere tale da non essere stato sottoposto all’esame della Camera delle richieste al momento della sua decisione e tale che, se fosse stato noto allora, avrebbe potuto portare a una conclusione diversa. Esso può essere esistito all’epoca ed essere emerso solo in seguito, oppure può essere sorto dopo la decisione (una sentenza giudiziaria successiva, una concessione di asilo, un rifiuto di estradizione), purché incida sul ragionamento alla base della decisione originaria. Tutto ciò deve rientrare nel termine di sei mesi che decorre dalla scoperta del fatto.
Ai sensi della procedura del Portale CCF e delle Regole operative CCF aggiornate, in vigore dal marzo 2026, una richiesta di revisione si apre con una sintesi di due pagine del fatto recentemente scoperto. Le argomentazioni complete vengono presentate solo se il CCF ritiene che il nuovo fatto sia sufficientemente grave da richiedere ulteriori osservazioni.
Il criterio di ammissibilità ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7
L'articolo 30 del Regolamento di procedura del CCF stabilisce i requisiti di ammissibilità che la Sezione delle richieste applica a ogni istanza di revisione. Il criterio è cumulativo: il fascicolo deve soddisfare tutti i requisiti prima che la Sezione possa esaminarne il merito.
Un fatto scoperto
L'articolo 30, paragrafo 7, lettera a), richiede che la domanda indichi un fatto che sia stato scoperto. Ciò che conta è che il fatto non fosse a conoscenza della Camera delle richieste al momento in cui questa ha deciso in merito alla richiesta originaria. Il fatto può essere esistito in quel momento ed essere venuto alla luce solo in seguito, oppure può essersi verificato dopo la decisione (ad esempio una sentenza successiva, la concessione dell’asilo o il rifiuto dell’estradizione), purché abbia rilevanza ai fini del ragionamento alla base della decisione precedente. La reiterazione di argomenti già sottoposti alla Camera non è ammissibile.
È possibile giungere a una conclusione diversa, e lei deve spiegarne il motivo
L'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b), prevede che il fatto in questione sia tale da aver potuto indurre la Camera delle richieste a giungere a una conclusione diversa, se fosse stato noto al momento dell'esame della richiesta, e che la domanda ne indichi i motivi. Il nesso tra il nuovo fatto e il ragionamento alla base della precedente decisione deve risultare evidente dal testo della memoria.
Entro sei mesi dalla scoperta
L'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), prevede che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla scoperta del fatto. I tempi sono stretti e il CCF verificherà la cronologia degli eventi. Ogni data a sostegno della scoperta deve essere documentata nella domanda.
Formato in due fasi: due pagine, poi dieci su invito
La presentazione avviene in due fasi. La richiesta iniziale tramite il portale CCF è limitata a una sintesi di due pagine del fatto di nuova scoperta. Se il CCF ritiene che il nuovo fatto meriti un ulteriore esame, richiede una presentazione completa; la Regola 30(8) limita quindi la descrizione delle argomentazioni a dieci pagine e richiede un elenco dei documenti con riferimenti specifici a ciascun elemento. Il superamento del limite massimo o la mancata indicazione dei riferimenti alle appendici possono comportare l’inammissibilità della richiesta.
Come prepariamo una richiesta di revisione
La soglia è elevata e il CCF verifica ogni singolo elemento prima di procedere alla riapertura. La struttura dell’istanza nella fase di ammissibilità determinerà se verrà mai richiesta la presentazione completa. Tre fasi, applicate in modo coerente.
Valutazione del nuovo fatto
Verifichiamo il presunto fatto nuovo alla luce dell’articolo 42 e della regola 30, paragrafo 7: se esso non figurasse nel fascicolo della CCF al momento dell’adozione della decisione originaria, se sia tale da modificare la motivazione di tale decisione e se la presentazione avvenga entro sei mesi dalla sua scoperta. Il fatto può essere preesistente alla decisione ed essere emerso in seguito, oppure può essersi verificato successivamente (una sentenza giudiziaria successiva, la concessione dell’asilo, un rifiuto di estradizione). Se uno qualsiasi di questi elementi manca, lo segnaliamo prima della redazione.
Sintesi di due pagine dei nuovi fatti
In base alla procedura del Portale CCF e alle Regole operative CCF aggiornate, in vigore dal marzo 2026, la domanda si apre con una sintesi di due pagine che descrive il fatto recentemente scoperto. Riduciamo il caso all’essenziale: in cosa consiste il fatto, la sua fonte, la cronologia a sostegno del periodo di sei mesi e il motivo per cui avrebbe modificato la precedente decisione.
Memoria completa presentata su invito
Se il CCF ritiene che il nuovo elemento sia sufficientemente rilevante, richiede la presentazione di una memoria completa. Ampliamo l’argomentazione in modo che corrisponda al fascicolo originale: fino a dieci pagine di argomentazione e venti allegati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 8, del Regolamento operativo del CCF, con ogni affermazione corredata di riferimenti bibliografici e indicizzata.
Cosa si intende per «nuovo fatto»
Non tutti i casi sono ammissibili. Il fatto deve essere rilevante ai fini del ragionamento alla base della precedente decisione della CCF e della chiara disposizione dell’articolo 30, paragrafo 7. Si tratta delle categorie che, secondo la nostra prassi e la giurisprudenza pubblicata della CCF, hanno determinato l’ammissibilità delle domande di revisione.
Riconoscimento dello status di rifugiato o concessione dell'asilo
Una valutazione dello status di rifugiato emessa successivamente alla decisione originaria, sia da parte dello Stato ospitante che dell’UNHCR, si riferisce direttamente al rischio di persecuzione nel paese richiedente e costituisce una delle categorie più rilevanti di nuovi elementi di fatto.
Rifiuto dell'estradizione
Un rifiuto motivato da parte di un tribunale competente di concedere l’estradizione per motivi politici, relativi ai diritti umani, al diritto a un processo equo o procedurali costituisce una contestazione diretta della legittimità della richiesta in questione.
Assoluzione o archiviazione nel Paese richiedente
Un'assoluzione definitiva o l'archiviazione formale del procedimento nazionale fa venir meno il fondamento giuridico della segnalazione rossa.
Annullamento del warrant sottostante
Una sentenza di una corte d’appello o di una corte costituzionale che annulli il mandato nazionale su cui si basa la segnalazione rossa ne compromette la validità alla radice.
Conclusioni degli organismi internazionali
Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del Comitato contro la tortura o di organismi analoghi che accertino violazioni connesse alla gestione del caso da parte dello Stato richiedente richiamano gli stessi criteri di cui all’articolo 2 già applicati dal CCF.
Perché scegliere Otherside per le richieste di revisione
Uno sguardo dall’interno sul processo decisionale del CCF
Il nostro fondatore ha ricoperto il ruolo di responsabile legale presso il CCF per sei anni. Le richieste di revisione vengono valutate alla luce della motivazione della decisione originaria, e noi le formuliamo di conseguenza.
Informazioni sul fondatorePrecisione analitica nella fase di ammissibilità
La maggior parte delle istanze di revisione viene respinta per motivi di ammissibilità. Esaminiamo il presunto fatto nuovo prima di redigere l'istanza e decidiamo di non presentarla qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 42.
Pratica decisionale del CCFQualora sia emerso un fatto che non era stato sottoposto al CCF al momento della sua decisione, sia che esso sia antecedente alla decisione stessa o che sia emerso successivamente, l’articolo 42 consente di riaprire il fascicolo. Vi invitiamo a contattarci per una valutazione riservata volta a stabilire se il nuovo fatto soddisfi i requisiti di ammissibilità e se la revisione sia lo strumento più adeguato.
Richiedere una revisione riservataDomande relative alle richieste di revisione
Entro quanto tempo devo presentare una domanda di revisione?
L'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento operativo del CCF prevede che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla scoperta del nuovo fatto. Il CCF verifica attentamente la cronologia degli eventi; pertanto, la data di scoperta e ogni documento giustificativo devono essere chiaramente indicati nel testo della domanda.
Una sentenza emessa dopo la decisione della CCF costituisce un fatto nuovo?
Sì, a condizione che sia rilevante ai fini del ragionamento alla base della decisione precedente. Possono rientrare in questa categoria una sentenza successiva alla decisione, un rifiuto di estradizione, la concessione dell’asilo o l’annullamento del mandato in questione. Ciò che conta è che il fatto non fosse stato sottoposto alla Camera delle richieste al momento della sua decisione e che, se lo fosse stato, avrebbe potuto portare a una conclusione diversa.
Cosa succede se il CCF rifiuta di esaminare la mia sintesi di due pagine?
Se il CCF ritiene che il nuovo elemento non giustifichi un ulteriore esame, non verrà inviato alcun invito a presentare una memoria completa e la domanda verrà archiviata nella fase di ammissibilità. Ecco perché la sintesi di due pagine deve svolgere il proprio compito: inquadrare con precisione il nuovo elemento, collegarlo al ragionamento precedente e documentare il termine di sei mesi direttamente nel testo della domanda.
Che tipo di prove richiede il CCF?
Ove possibile, si ricorra a documenti primari: sentenze giudiziarie autenticate, decisioni in materia di asilo, sentenze di estradizione, atti ufficiali relativi all’archiviazione dei procedimenti. L’articolo 30, paragrafo 8, limita il numero delle appendici a venti e richiede che ciascuna di esse sia citata nel testo della memoria; pertanto, la selezione e l’indicizzazione rivestono grande importanza.
Il CCF motiva il proprio rifiuto di una richiesta di revisione?
Sì. La CCF comunica al ricorrente l’esito del procedimento e, qualora la domanda venga dichiarata irricevibile o respinta nel merito, la decisione ne indica i motivi. La motivazione è solitamente concisa, ma sufficiente a comprendere il punto di vista della Camera in merito al nuovo elemento di fatto e il suo nesso con la precedente decisione.

